Quanto alle spese stragiudiziali si evidenzia che l’utilità dell’esborso va considerata in vista di ciò che poteva ragionevolmente presumersi essere l’esito futuro del giudizio (Cass. n. 39384/2021); le spese legali sostenute (dalla parte risultata poi vittoriosa) nella fase antecedente all’instaurazione del giudizio, divengono una componente del danno da liquidare e, come tali, devono essere liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali (Cass. Civ. n. 997/2010; Cass. Civ. n. 6422/2017). Trattandosi di una voce di danno emergente, la spesa per tale attività professionale deve porsi in nesso di strumentalità necessaria rispetto all’esercizio del diritto al risarcimento dei danni, dovendo risultare, quindi, una conseguenza diretta e necessaria dell’eventus damni ex art. 1223 c.c., verifica questa che va condotta considerando, in relazione all’esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata al fine dell’esercizio del diritto al risarcimento anche nella fase stragiudiziale (Cass. Civ. n. 997/2010). Pur non essendo assimilabili le spese di assistenza legale stragiudiziale a quelle giudiziali vere e proprie, avendo natura di danno emergente, tuttavia la loro liquidazione, in quanto riferibile ad attività svolta dal professionista legale, è disciplinata egualmente dalle tariffe forensi, ed è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali (Cass. Civ. SS. UU. n. 16990/2017; Cass. Civ. n. 2644/2018)(Il Giudice ha liquidato, sulla base delle tariffe di cui al D.M. n. 147/2022, i compensi relativi alla fase della Negoziazione Assistita attivata ante causam) (Tribunale di Parma, Dott.ssa ANNUNZIATA, 22 aprile 2025 n. 486)(LEGGI SENTENZA)TRIBUNALE_PR.486.2025
RESPONSABILITA’ DA CIRCOLAZIONE STRADALE – DANNO – SPESE LEGALI SOSTENUTE ANTE CAUSAM – NEGOZIAZIONE ASSISTITA.
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- Luglio 2, 2025
- 7:00 pm
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