PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – FAUNA SELVATICA – RESPONSABILITA’ DEL PROPRIETARIO DELLA STRADA

Il danno cagionato da fauna selvatica non è risarcibile in forza della presunzione stabilita dall’art. 2052 c.c. , inapplicabile per la natura stessa di animali selvatici, bensì alla stregua dell’art. 2043 c.c.. Va affermata la legittimazione del comune quale ente proprietario preposto alla gestione del tratto stradale interessato, che potrà essere chiamato a rispondere in caso di danni cagionati dalla non corretta o inadeguata apposizione della segnaletica di pericolo ai sensi dell’art. 14 Codice della Strada (Nel caso specifico il giudice ha ravvisato la condotta colposa dell’Ente nell’aver omesso di posizionare idonea segnaletica indicante il pericolo di attraversamento da parte di animali selvatici, come prescritto dal Codice della strada, atteso che la zona in esame risultava popolata da un numero considerevole di cinghiali e caprioli, e nel non avere adottato alcun accorgimento per evitare l’impatto tra i detti animali e i mezzi circolanti lungo la strada comunale, quali ad esempio, recinzioni, catarinfrangenti, etc.)(Giudice di Pace di Parma, Dott. Avv. Bice Reggi, 24 marzo 2020 n. 313). Leggi la sentenza integrale: GdP PR 24.03.20

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