PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – FAUNA SELVATICA – RESPONSABILITA’ AQUILIANA

Lo stato di libertà degli animali selvatici è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della P.A., la quale è quindi tenuta a rispondere dei danni cagionati dalla fauna selvatica in base al principio generale del neminem laedere (art. 2043 c.c.), con la conseguente necessaria individuazione (in tema di onere probatorio a carico dell’attore) di un concreto comportamento colposo ascrivibile all’ente pubblico (nel caso specifico il giudice ha ritenuto che alla P.A. non possa essere richiesto alcun intervento, oltre all’apposizione della segnaletica indicante il pericolo di attraversamento animali selvatici)(Giudice di Pace di Perugia, Dott. Pomanti, 20 settembre 2021 n. 482). Leggi la sentenza integrale: GdP PG 20.09.21

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