ART. 2051 C.C. – RESPONSABILITA’ DA COSA IN CUSTODIA – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – BUCA STRADALE – PROVA LIBERATORIA – PERCEPIBILITA’ DELL’INSIDIA – IRRILEVANZA

Il fatto che che l’insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato, rappresenta elemento afferente alla costruzione della responsabilità condotta alla luce del paradigma dell’articolo 2043 c.c., mentre al cospetto dell’articolo 2051 c.c., nel cui alveo rientra il presente giudizio, la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all’origine del danno in via esclusiva. Orbene, nel caso di specie non può certo sostenersi che l’attraversamento di una strada da parte di un autoveicolo sia qualificabile come comportamento abnorme, eccezionale ed inconsueto, quindi imprevedibile nei termini, tanto da integrare il caso fortuito e, quindi, idonea ad escludere il nesso causale fra l’insidia e il danno lamentato. Del resto, l’eventuale percepibilità ed evitabilità dell’insidia da parte del danneggiato non elimina il dovere dell’ente proprietario di prevenire l’avvallamento presente sulla sede stradale, certamente presente ed intrinsecamente pericoloso, non avendo l’Ente provato che si fosse appena creato, né legittima i custodi delle strade medesime a lasciarle non riparate per un tempo indefinito ovvero di astenersi dalla custodia (Giudice di Pace di Parma, Dott.ssa S. MAZZA, 30 giugno 2025 n. 637)(LEGGI SENTENZA)G.d.P. PR _ 637 _ 2025

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