Vendita – Risarcimento danni – Art. 1226 c.c.

Pubblicato: Giovedì, 21 Febbraio 2013

L’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dall’art, 1226 c.c., da un lato è suboordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il dano nel suo preciso ammontare, dall’altro non ricomprende anche l’accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l’onere della parte di dimostrare la sussistenza e l’entità materiale del danno, nè esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinchè l’apprezzamento equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell’iter della determinazione dell’equivalente pecuniario del danno (nel caso de quo il Giudice non ha riconosciuto il preteso pregiudizio per il c.d. fermo cantiere, dal momento che l’attore ne aveva richiesto la liquidazione esclusivamente in via equitativa) (Tribunale di Parma, Sez. Distaccata di Fidenza, Dott. CINA, 9 novembre 2012, n. 142) Visualizza

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