Sospensione patente di guida ai sensi dell’art. 223, secondo comma, Codice della Strada – Natura – Termine ragionevole per la notifica

In tema di sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada, il provvedimento prefettizio della sospensione provvisoria della patente di guida, previsto dall’art. 223 Cod. Strada, a tutela immediata dell’incolumità e dell’ordine pubblico, ha natura di misura cautelare, diversificandosi, sul piano delle finalità e dei presupposti, dalla sospensione della patente stabilita dall’art. 218 C.d.S. quale sanzione accessoria definitiva inflitta dal Giudice penale o dal Prefetto all’esito del relativo accertamento a seconda che sia stato commesso un reato o un illecito amministrativo. Nonostante l’art. 223 C.D.S. non preveda un termine di decadenza per l’esercizio del potere del Prefetto, è indubbio che il provvedimento risulterà illegittimo, qualora non venga adottato e notificato entro un periodo di tempo che ne giustifichi la finalità cautelare, alla quale la legittimità della sua emanazione è ontologicamente legate (Nel caso specifico, il Giudice ha annullato il provvedimento di sospensione che era notificato a distanza di 141 giorni dal giorno della violazione)(Giudice di Pace di Parma, Dott. A. Rizzi, 12 giugno 2019 n. 605)Visualizza

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