Fatto illecito commesso nell’ambito di gara sportiva – Rischio consentito – Criteri – Ciclismo amatoriale

Il collegamento funzionale tra gioco ed elemento lesivo (idoneo a configurare la c.d. “scriminante sportiva”) non è idoneo ad escludere la responsabilità tutte le volte che venga impiegato un grado di violenza od irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero con il contesto ambientale nel quale l’attività sportiva si svolge in concreto o con la qualità delle persone che vi partecipano (nel caso specifico, il Giudice ha ritenuto responsabile il ciclista che, durante la fase finale di una gara amatoriale, tagliava volontariamente la strada all’avversario al fine di superarlo, provocandone la caduta e le conseguenti lesioni personali, ritenendo intollerabile una tale irruenza e violenza, nel corso di una attività sportiva di puro svago)(Tribunale di Parma, Dott. M. Crudo, 21 novembre 2018 n. 1704). https://www.giovanniartusi.com/wp-content/uploads/2020/04/Trib.-PR-1704_2018.pdf

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