Comunicazione dati conducente

Pubblicato Mercoledì, 29 Maggio 2013

La comunicazione dei dati del trasgressore deve avvenire ‘entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata’: il che presuppone che siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi o giurisdizionali ammessi. Da quanto sopra deriva che la pendenza del ricorso avverso la sanzione pecuniaria amministrativa ha quale conseguenza l’automatica sospensione dell’onere del proprietario di comunicazione dei dati del conducente (Giudice di Pace di Parma, Avv. MAZZA, 21 aprile 2011, n. 1071) Visualizza

Condividi Su: