Nel caso di danni da cose in custodia, la responsabilità del custode, che ha carattere oggettivo, può essere esclusa o quantomeno limitata dal caso fortuito, per tale intendendosi anche l’evento atmosferico, con la precisazione, tuttavia, che le precipitazioni integrano il caso fortuito ai sensi dell’art. 2051 c.c. solo se assumano i caratteri dell’imprevedibilità oggettiva e dell’eccezionalità. Il solo carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è dunque sufficiente a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza. Il concetto di caso fortuito, infatti, deve essere adeguatamente adattato agli accadimenti meteorologici e alla fenomenologia loro propria: il manifestarsi del vento e della pioggia, ad esempio, è intrinsecamente inevitabile e, progredendo la scienza, con sempre migliore precisione anche prevedibile nella localizzazione e nell’intensità. Rispetto ai danni che tali eventi provocano interagendo con le cose (es., per la caduta di alberi e tegole; per gli allagamenti e le infiltrazioni, ecc.) l’analisi dell’esimente di cui all’art. 2051 c.c. deve quindi evidenziarne la natura eccezionale per rarità della ricorrenza e per rilevanza della capacità distruttiva (Nel caso specifico, sebbene l’evento atmosferico verificatosi abbia provocato diversi danni a Parma e Provincia, si ritiene che l’allerta arancione e l’intensità del vento – velocità media di 31 km/h e massima di 54 km/h – non possano integrare caso fortuito, in quanto – soprattutto in virtù dei sempre più frequenti episodi di allerte meteo – non integrano i caratteri dell’imprevedibilità oggettiva e dell’eccezionalità e ciò anche in considerazione della significativa circostanza che non è emerso che nella serata del …. altri alberi siano caduti, il che dimostra oltre ogni ragionevole dubbio che il vento non poteva avere un’intensità tale da essere considerato eccezionale, posto che in tale non sarebbe stato divelto solo l’albero in questione) (Tribunale di Parma, Dott. G. CICCIO’, 16 settembre 2025 n. 944) (Leggi).TRIBUNALE_PARMA_944_2025
ART. 2051 C.C. – RESPONSABILITA’ DA COSA IN CUSTODIA – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – VERDE PUBBLICO – CADUTA ALBERO – PROVA LIBERATORIA
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- Ottobre 3, 2025
- 4:02 pm
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