In tema di sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada, il provvedimento prefettizio della sospensione provvisoria della patente di guida, previsto dall’art. 223 Cod. Strada, a tutela immediata dell’incolumità e dell’ordine pubblico, ha natura di misura cautelare, diversificandosi, sul piano delle finalità e dei presupposti, dalla sospensione della patente stabilita dall’art. 218 C.d.S. quale sanzione accessoria definitiva inflitta dal Giudice penale o dal Prefetto all’esito del relativo accertamento a seconda che sia stato commesso un reato o un illecito amministrativo. Nonostante l’art. 223 C.D.S. non preveda un termine di decadenza per l’esercizio del potere del Prefetto, è indubbio che il provvedimento risulterà illegittimo, qualora non venga adottato e notificato entro un periodo di tempo che ne giustifichi la finalità cautelare, alla quale la legittimità della sua emanazione è ontologicamente legate (Nel caso specifico, il Giudice ha annullato il provvedimento di sospensione che era notificato a distanza di 141 giorni dal giorno della violazione)(Giudice di Pace di Parma, Dott. A. Rizzi, 12 giugno 2019 n. 605). Visualizza